Procedura Market Abuse

Le procedure relative alla disciplina Market Abuse hanno per obiettivo di tutelare la trasparenza e l’integrità dei mercati finanziari.

Le Procedure Market Abuse sono adottate da Italgas S.p.A. (“Italgas” o la “Società”) ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, come successivamente modificato e integrato (Market Abuse Regulation o MAR), che ha la finalità di tutelare la trasparenza e l’integrità dei mercati finanziari.

Il 5 settembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto del Market Abuse Regulation e dei relativi regolamenti attuativi, ha approvato la Procedura in materia di Market Abuse, successivamente aggiornata nel maggio 2017. La Procedura Market Abuse raccoglieva e coordinava in un unico documento i principi e le regole destinati a prevenire gli abusi di mercato.

All’esito del procedimento di verifica e aggiornamento che ha interessato la Procedura Market Abuse e tenuto conto delle principali tematiche di interesse per la Società, il Consiglio di Amministrazione in data 13 dicembre 2018 ha deciso di articolare la medesima in tre differenti procedure di seguito indicate, successivamente aggiornate e modificate:

  • Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate;
  • Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate;
  • Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing.

 

Procedura per la gestione interna delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate e la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate

La Procedura è adottata da Italgas in attuazione della disciplina contenuta, fra l’altro, nell’articolo 17 MAR e regola le disposizioni e le procedure relative sia alla gestione interna, sia alla comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti (come definite nella Procedura medesima) riguardanti Italgas e le società da essa direttamente e indirettamente controllate.

La Procedura è finalizzata (i) ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e (ii) a garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni Rilevanti. La Procedura è volta, tra l’altro, a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di Informazioni Privilegiate.

Procedura per la gestione del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e a Informazioni Privilegiate

 

La Procedura è adottata da Italgas in attuazione della disciplina contenuta, fra l’altro, nell’articolo 18 MAR e regola l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento da parte della Società del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti, nonché del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing

La Procedura è adottata da Italgas in attuazione della disciplina contenuta, fra l’altro, nell’articolo 19 MAR e regola la disclosure sull’operatività sugli strumenti finanziari della Società da parte delle cosiddette Persone Rilevanti definite ai sensi della medesima Procedura.

In particolare, sono riportati:

  • criteri per l’identificazione delle Persone Rilevanti e delle “operazioni rilevanti” (sopra una determinata soglia), cui si applica la normativa in oggetto;
  • gli obblighi informativi dei “soggetti rilevanti”, degli “azionisti rilevanti”, delle “persone strettamente legate” ai “soggetti rilevanti” e agli “azionisti rilevanti” e della Società nei confronti della Consob e del pubblico in relazione alle “operazioni rilevanti”;
  • La disciplina del divieto di compimento di “operazioni rilevanti” in determinati periodi (i cosiddetti “black-out period“).

 

Le tre Procedure si applicano anche alle società controllate da Italgas, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla Società.

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