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Sicurezza dell’impianto

L’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore.

Accertamento della sicurezza dell’impianto di utenza gas (post contatore)

(Ri)attivazione soggetta alla deliberazione Arera n. 40/2014/R/gas

Il “Regolamento in materia di accertamenti della sicurezza degli “impianti di utenza gas”, emanato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la delibera n. 40/2014/R/gas in vigore dal 1° luglio 2014, prevede adempimenti per i clienti finali e gli installatori, le società di vendita e il distributore, volti a garantire che l’impianto di utenza (impianto del cliente) – vedi il paragrafo L’impianto di utenza è indicato anche come post contatore – sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Specificamente per il distributore, disciplina le procedure di accertamento, meramente documentale, della sicurezza di impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico (quindi, nei casi di: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e condizionamento). Restano esclusi dall’accertamento gli impianti ad uso tecnologico (contraddistinti da categoria d’uso del gas ‘T1’ per classe di prelievo ‘1’, ‘2’ o ‘3’ secondo TISG).

La procedura di accertamento documentale non modifica la legislazione in tema di sicurezza, né comprende valutazioni di merito sul rispetto di disposizioni a carattere nazionale o locale afferenti ad altri ambiti e non strettamente inerenti l’impianto gas.

In sostanza, prevede che il distributore, prima di (ri)attivare la fornitura, accerti, sulla base della documentazione presentata, la coerenza degli impianti alle leggi e alle norme tecniche applicabili, limitatamente a quanto rilevabile dai documenti presentati ai fini stessi dell’accertamento.

Di seguito si elencano i casi di (ri)attivazione dell’utenza gas per i quali e’ prescritto adempiere all’accertamento documentale della sicurezza post contatore (di cui alla deliberazione Arera n.40/14):

Procedura di accertamento e (ri)attivazione della fornitura per impianto di utenza gas

  1. Preliminarmente, il cliente finale deve affidare i lavori di installazione, di modifica o di trasformazione del proprio impianto del gas a un installatore regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e abilitato ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2008, n. 37 (in breve, D.M. 37/08). E’ consigliato richiedere preventivamente all’installatore la copia del certificato o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio attestante l’abilitazione al D.M. 37/08 lett. E ed in corso di validità (con data di rilascio non oltre i 12 mesi dalla data di sottoscrizione del modulo I/40);
  1. Una volta completati i lavori di installazione, di modifica o di trasformazione dell’impianto, il cliente finale deve richiedere l’attivazione della fornitura alla società di vendita gas con la quale intende stipulare il contratto per la fornitura stessa , la quale dovrà obbligatoriamente fornire al cliente finale tutti i seguenti moduli della delibera ARERA 40/2014/R/gas e s.m.i;
    Allegato G/40(Informativa definita da ARERA sulla procedura di accertamento e di attivazione fornitura).
    Allegato H/40– Conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas”;
    Allegato I/40 – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto”;

I moduli Allegato H/40 e Allegato I/40 sono già precompilati, a cura della società di vendita, nelle rispettive sezioni destinate allo scopo.

Il modulo Allegato I/40 deve essere consegnato dal cliente finale all’installatore da lui incaricato alla messa in servizio dell’impianto di utenza a gas per il quale richiede l’attivazione della fornitura;

  1. Il cliente finale deve compilare completamente e firmare il modulo Allegato H/40 (esclusivamente quello fornito dal venditore, altrimenti la fornitura non potrà essere attivata). Con questo modulo, oltre a fornire i dati necessari a individuare l’impianto da attivare, il cliente finale si impegna a non utilizzare l’impianto, anche dopo aver ricevuto il gas, fino al rilascio, da parte dell’installatore, della specifica “Dichiarazione di conformità”, prevista dallo stesso D.M. n. 37/08;
  1. L’ installatore può essere il medesimo che ha eseguito, in tutto od in parte, i lavori di installazione, modifica o trasformazione dell’impianto, oppure può essere un diverso soggetto (purché regolarmente iscritto alla Camera di Commercio e abilitato ai sensi del D.M. n. 37/08) incaricato dal cliente finale della sola messa in servizio dell’impianto di utenza.
  • In ogni caso l’installatore restituirà il modulo Allegato I/40 compilato e con apposti timbro, data e firma. La data indicata nel modulo Allegato I/40 deve risultare uguale o successiva a quella della richiesta di attivazione della fornitura (quest’ultima rilevabile nell’intestazione del modulo Allegato H/40). L’installatore deve anche consegnare, con il modulo Allegato I/40 , la documentazione richiesta dallo stesso, quali gli “allegati tecnici obbligatori” e altra documentazione tecnica in relazione alle caratteristiche dell’impianto gas e a quanto ha operato sull’impianto – vedi il paragrafo “Condizione particolare per impianti soggetti alla regola tecnica di prevenzione incendi” e “Ulteriore documentazione tecnica da allegare al modulo I/40 nel caso di impianti “nuovi” parzialmente o interamente preesistenti e impianti modificati o trasformati, che comunque l’installatore è tenuto per legge a consegnare al cliente finale (o, comunque, al committente) al termine del proprio lavoro.

Per ulteriori informazioni sulla compilazione della modulistica tecnica, utili all’installatore, vai a https://faq.italgas.it/s/domande/documentazione-impianto-40-14-per-installatore

  1. Il cliente finale deve trasmettere i moduli Allegato H/40, Allegato I/40,  e allegati tecnici e visura camerale dell’installatore, debitamente compilati, al recapito diItalgas Reti indicato dal venditore di gas sul modulo Allegato H/40 nel più breve tempo possibile, dato che Italgas Reti avvierà la pratica di accertamento per l’attivazione della fornitura solo dopo aver ricevuto tale documentazione e averne verificato la completezza (vedi il paragrafo  “Modalità di recapito della documentazione”).

Il cliente finale deve comunque conservare una copia di tutta la documentazione inviata a Italgas Reti, da esibire nel caso di successiva verifica in loco del suo impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune;

  1. La documentazione messa a disposizione viene sottoposta ad accertamento, per assicurarsi che l’impianto per cui viene richiesta la (ri)attivazione della fornitura di gas è stato realizzato/manutenuto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Solo a seguito dell’ esito positivo dell’accertamento il cliente finale, opportunamente avvisato di tale esito, può contattare la sua società di vendita per fissare l’appuntamento per la (ri)attivazione.

Nel caso in cui la documentazione pervenuta necessita di integrazioni o chiarimenti (ad es.: non risulta completa in termini di atti e/o di descrizioni tecniche attese in funzione della specificità dell’impianto) il cliente finale viene informato di ciò (mediante comunicazione scritta o messaggio SMS, che lo invita ad accedere nella sua pagina personale del portale web MyItalgas )  ed invitato a produrre la documentazione integrativa e/o le descrizioni mancanti/incongruenti entro i successivi 30 giorni lavorativi pena l’annullamento della richiesta di (ri)attivazione.

Invece, in caso di accertamento con esito negativo (definitivo) il servizio di (ri)attivazione sarà annullato e il cliente finale, tramite la propria società di vendita, dovrà presentare una nuova richiesta di (ri)attivazione della fornitura e ripresentare la documentazione dopo che l’installatore avrà provveduto a eliminare tutte le non conformità riscontrate nella precedente fase di accertamento;

7. In entrambi i casi (esito positivo o esito negativo) al cliente finale potranno essere addebitati importi dalla propria società di vendita – vedi il paragrafo Costi a carico del cliente finale.

  1. Qualora Italgas Reti non abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente punto 5. entro e non oltre i 120 giorni solari successivi dalla data di ricevimento da parte del venditore della richiesta di attivazione della fornitura di gas, annulla tale richiesta dandone comunicazione al venditore interessato;
  1. Nel caso in cui a Italgas Reti pervenga segnalazione scritta da parte dell’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto di utenza circa l’esito negativo delle prove di funzionalità e sicurezza eseguite a seguito dell’attivazione della fornitura, è obbligata a sospendere la fornitura di gas e ad inviare al cliente finale, ed in copia alla società di vendita, una comunicazione scritta per mezzo della quale:
    – notifica la segnalazione dell’installatore;
    – segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo avere provveduto alla eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.

Riattivazione della utenza gas a seguito di sospensione per potenziale pericolo o su disposizione di autorità pubblica o di precedente servizio non eseguito per il riscontro di anomalie sull’impianto interno

Qualora l’addetto del distributore sospende la fornitura per un potenziale pericolo, (rilevato a seguito di chiamata al pronto intervento, o in ogni altro caso) o per disposizione di Autorità pubblica (Vigili del Fuoco, ente pubblico, asl,..) oppure non (ri)attiva la fornitura in quanto l’impianto interno presentava problemi tecnici tali da non garantire la fornitura in sicurezza (es.: impianto non a tenuta, quindi fugante; impianto mancante di alcune sue parti, quindi incompleto), rilascia al cliente (o invia all’indirizzo email del cliente) il modulo A/12 delle linee guida CIG n.12, che il cliente farà compilare all’installatore, il quale riparerà l’impianto, effettuerà la prova di tenuta, attestandone l’esito positivo tramite la compilazione del suddetto modulo. (Vedi paragrafo In ottemperanza alle linee guida CIG n.12 Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale)

(La data del modulo A/12 deve essere successiva alla data di sospensione della fornitura per pericolo).

Quindi, il cliente invierà il suddetto modulo, corredato della copia del certificato di possesso dei requisiti tecnico professionali, o della visura, rilasciati dalla Camera di Commercio, in corso di validità. accedendo al Portale MyItalgas, sezione “Le Mie Richieste“.

Il distributore verificherà l’idoneità della documentazione ricevuta e fisserà l’appuntamento per la riapertura del contatore gas, nel più breve tempo possibile, comunicandolo tramite SMS oppure email.

Nel caso in cui la sospensione è stata richiesta da un’autorità pubblica per la riapertura del contatore gas, è necessario che il cliente invii anche il provvedimento di revoca dell’ordinanza di chiusura emesso dall’autorità pubblica ed eventuali ulteriori documenti richiesti da essa, che attestino l’eliminato pericolo.

Nel caso di misuratore con calibro > G6 (con portata termica >97 kw) oppure di alimentazione in Media Pressione o Alta Pressione – vedi paragrafo Media o Alta Pressione  al momento della riattivazione l’installatore del cliente opererà la prova di tenuta alla presenza dell’operatore del distributore, e compilerà il modulo B/12 (linee guida CIG n.12) che consegnerà all’addetto del distributore, insieme alla copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali (D.M. 37/08 lett. E).

Solo nel caso in cui modulo B/12 attesti l’esito positivo della prova di tenuta, il distributore provvede ad attivare la fornitura.

Nuova attivazione, modifica impianto (es.: per spostamento del contatore), sostituzione del contatore per variazione della portata termica richiesta di impianti di utenza non soggetti ad accertamento di cui alla deliberazione ARERA n. 40/2014/R/gas e s.m.i

Anche in questi casi si procede come per le richieste di riattivazione di cui al punto precedente.

Alla modulistica A/12 e B/12 (se prevista) si acquisiscono in fase di attivazione anche l’eventuale documentazione prevista ai fini della prevenzione incendi (es.: “SCIA antincendio”) 

Per saperne di più visita la la sezione FAQ Italgas

Come trasmettere la documentazione per l’accertamento?

I documenti tecnici obbligatori rivelano se l’impianto di utenza gas sia stato eseguito correttamente e sia mantenuto in perfetta sicurezza. La trasmissione ad Italgas della documentazione per l’accertamento deve avvenire nel periodo di validità della richiesta di attivazione o di riattivazione: vale a dire entro 120 giorni dalla data richiesta riportata nel mod. Allegato H/40.

Se la documentazione esaminata risulta conforme alla legge e alle norme tecniche italiane, l’accertamento avrà esito positivo e solo in questo caso, potrà essere attivata la fornitura di gas.

La documentazione da presentare si compone di:

Allegato H/40 – Conferma della richiesta di attivazione/riattivazione della fornitura di gas
Allegato I/40 – Attestazione di corretta esecuzione dell’impianto (con tutti gli Allegati Tecnici Obbligatori necessari)

Entrambi i moduli, debitamente compilati con timbri e firme, devono presentare una data di compilazione non antecedente a quella della richiesta di attivazione o riattivazione (la data riportata nel mod. Allegato H/40).

Per maggiori informazioni sul regolamento della Delibera 40/2014/R/GAS ed i moduli H/40 e I/40 consulta il sito www.arera.it

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